Pordenone: condannata ASL per illegittima comunicazione di dati sensibili

Con una sentenza depositata il 16 aprile 2010 il Tribunale di Pordenone ha condannato un' A.S.L. al risarcimento del danno derivante da illegittima comunicazione di dati sensibili. Nel corso di un ricovero presso la SOC Ostetricia e Ginecologia, una paziente aveva chiesto ai personale di non rivelare ai propri familiari e conoscenti il proprio stato di ex tossicodipendente in terapia con metadone, ma nonostante detta richiesta, durante una visita da parte di una sorella le veniva chiesto in presenza di quest'ultima dalla caposala quando voleva che le portasse il metadone. Detto fatto, ovviamente, aveva svelato alla famiglia il suo stato di tossicodipendenza e per tale motivo, quest'ultima aveva cessato i rapporti con la paziente al punto tale che il giorno del suo matrimonio nessuno dei suoi familiari, a parte una delle sorelle, si era recato alla cerimonia. Il giudice, nel caso di specie, ha ritenuto di essere in presenza di comunicazione di dati non solo al di fuori delle ipotesi consentite dal Codice della privacy, ma addirittura in presenza di un espresso divieto della ricorrente. Peraltro, lo stesso codice della privacy all'art. 83 c. 1 e 2 lett. c) e d) impone l'adozione di misure minime di sicurezza per prevenire durante i colloqui l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute e ad evitare che le prestazioni sanitarie avvengano in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti. Dette condotte sono sanzionate anche dal codice deontologico medico e degli infermieri. Il giudice ha quindi accertato la condotta illegittima dell'Azienda Ospedaliera che è tenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2050 cc. come previsto dall'art. 15 Codice della privacy. Il danno è stato determinato nel suo complesso, facendo ricorso ai criteri equitativi di cui all'art. 1226 cc, attesa la natura degli interessi lesi di tipo squisitamente affettivo, in euro 15.000,00.