Privacy e videosorveglianza : presentate le regole per i Comuni

Le linee Guida per i Comuni in materia di videosorveglianza saranno presentate l'11 novembre nell'ambito della XXVII Assemblea annuale dell'Anci, in programma a Padova dal 10 al 13 novembre presso il quartiere fieristico. A spiegare il documento, Francesco Pizzetti, Presidente dell'Autorità Garante per la privacy, e Sergio Chiamparino, Sindaco di Torino e presidente dell'Anci. Le linee guida - messe a punto dall'Anci a seguito del nuovo provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante privacy nell'aprile scorso - forniscono indicazioni sulle specifiche regole che le amministrazioni comunali devono rispettare per l'installazione e la corretta gestione di telecamere e sistemi di controllo video anche a fini di sicurezza urbana. Il provvedimento del Garante spiegava i principi cardine cui si deve ispirare il trattamento dei dati in videosorveglianza, rilevando che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Un'analisi non esaustiva delle principali applicazioni - notava il documento del Garante - dimostra che la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali: 1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge; 2) protezione della proprietà; 3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge; 4) acquisizione di prove. Ma "La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati. Naturalmente l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata(5), sul controllo a distanza dei lavoratori(6), in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi(7), o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato(8), in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali(9) e, ancora, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell'ambito delle linee di trasporto urbano(10)". In tale quadro, secondo il Garante, e' pertanto necessario che: a) il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici da un lato e, dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (es. adempimento ad un obbligo di legge). Si tratta di presupposti operanti in settori diversi e che sono pertanto richiamati separatamente nei successivi paragrafi del presente provvedimento relativi, rispettivamente, all'ambito pubblico e a quello privato; b) ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., configurando il programma informatico in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone). Lo impone il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice); c) l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. http://www.osservatoriosullalegalita.org/10/note/11nov1/1001privacy.htm